Vatti a fidare dei rivenditori di auto usate. Ovviamente non vogliamo generalizzare il discorso dando per scontato che tutti sia persone oneste. O quasi tutti perchè c’è chi pensa bene di truffare l’eventuale acquirente riducendo con strumenti sofisticati il numero di chilometri percorsi dall’auto che si vuole vendere.
E’ il caso di un commerciante di Senise nell’azienda del quale la Polizia Stradale di Potenza ha scoperto cinque auto con il numero di chilometri ridotti del 50% rispetto a quelli reali.
Un’utilitaria è risultata con oltre 200.000 chilometri percorsi mentre il contachilometri ne segnava solo 95.000.
Al termine delle verifiche le 5 autovetture sono state sottoposte a sequestro preventivo ed il commerciante di auto è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lagonegro per tentata frode in commercio.
Sempre nell’ambito di controlli sul territorio, la Polizia Stradale ha individuato a Tito Scalo, un’attività di autoriparazione che veniva svolta senza le prescritte autorizzazioni ed iscrizioni artigianali.
Al titolare, al quale è stata contestata la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge, è stata anche sequestrata l’intera attrezzatura utilizzata per lo svolgimento dell’attività abusiva.
Come comportarsi quando si scopre che l’auto ha il contachilometri manomesso
Nel caso la scoperta avvenga dopo aver acquistato l’auto, l’acquirente ha sempre la possibilità di far valere i propri diritti, tuttavia, deve agire entro il termine della garanzia legale di 24 mesi.
In tal caso la prassi prevede l’invio di una raccomandata A/R al venditore in cui si contesta un “difetto di conformità grave”, secondo quanto stabilito dall’articolo 129 del Codice del Consumo.
Nel caso la differenza di chilometraggio sia superiore ai 50.000 Km si può esigere la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 130 del C.d.C. Se la differenza è invece al di sotto dei 50.000 Km si può richiedere una riduzione sul prezzo di vendita.
Fondamentale è che la contestazione avvenga entro 60 giorni dalla scoperta del difetto e ovviamente entro l’ultimo giorno del periodo di garanzia legale.
Qualora il venditore dovesse essere restio a collaborare si procede alla segnalazione presso l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per “pratica commerciale scorretta”.
Un’operazione, questa, che non prevede termini di prescrizione e per la quale non è necessario l’ausilio di un legale. Nel caso non si giunga ad un accordo, si dovrà procedere per vie legali rivolgendosi al tribunale competente in base alla propria residenza.